Art. 50

Obblighi di informazione

In vigore dal 23 mag 2007
Obblighi di informazione 1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale. 2.   Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. 3.   Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.
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Obblighi di informazione (Art. 50 Decisione (UE) 2007/573) — Testo vigente | Portale Normativo