Art. 50 · Obblighi di informazione

Art. 50

Obblighi di informazione

In vigore dal 23 mag 2007
Obblighi di informazione 1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale. 2.   Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. 3.   Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.
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