Art. 46

Criteri per le rettifiche

In vigore dal 23 mag 2007
Criteri per le rettifiche 1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che: a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma; b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell' prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro. 2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi. 3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione. 4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell', delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.
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