Art. 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

In vigore dal 23 mag 2007
Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione 1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione. 2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell', sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'.
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Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione (Art. 45 Decisione (UE) 2007/573) — Testo vigente | Portale Normativo