Art. 13

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di EUR 300 000. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per il periodo dal 2008 al 2013. Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione. 2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione: a) al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all', lettere a), b) ed e), per il 30 % del loro volume; b) al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all', lettere c) e d), per il 70 % del loro volume. Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all', lettera e), non sono prese in considerazione nella categoria di cui all', lettera a). 3.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4 000 per persona reinsediata appartenente a una delle seguenti categorie: a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale; b) minori non accompagnati; c) bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento; d) persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento. 4.   Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola. 5.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine. 6.   Entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numero di persone di cui al paragrafo 3 che intendono reinsediare nell'anno successivo, corredata di una ripartizione secondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'.
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