Art. 3
Condizioni di immissione in commercio
In vigore dal 23 mag 2007
Condizioni di immissione in commercio
Il prodotto può essere usato solamente a scopo ornamentale, eccetto per la coltura, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:
a)
l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio;
b)
l’identificatore unico del prodotto è FLO-4Ø644-4;
c)
fermo restando l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, verificati dal laboratorio comunitario di riferimento, deve essere messa a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità;
d)
fermo restando l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
e)
la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione» devono figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:364:oj#art-3