Art. 3 · Condizioni di immissione in commercio

Art. 3

Condizioni di immissione in commercio

In vigore dal 23 mag 2007
Condizioni di immissione in commercio Il prodotto può essere usato solamente a scopo ornamentale, eccetto per la coltura, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni: a) l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio; b) l’identificatore unico del prodotto è FLO-4Ø644-4; c) fermo restando l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, verificati dal laboratorio comunitario di riferimento, deve essere messa a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità; d) fermo restando l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento; e) la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione» devono figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto.
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