Art. 4

In vigore dal 4 mag 2007
Gli Stati membri di cui agli informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi. Entro la data di notifica della presente decisione essi trasmettono inoltre alla Commissione una rassegna delle azioni intraprese in seguito alla presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2007/322 — Testo vigente | Portale Normativo