Art. 2
In vigore dal 4 mag 2007
Gli Stati membri verificano al più presto se l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in merito ai quali sono relatori possano suscitare preoccupazioni simili. Se gli Stati membri di cui all’ dispongono di elementi indicanti la formazione di nitrosammine e la contaminazione dell’acqua potabile prendono provvedimenti simili a quelli di cui all’.
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