Art. 2
In vigore dal 27 apr 2007
Per l'esercizio finanziario 2006, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una successiva decisione di liquidazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:327:oj#art-2