Art. 1
In vigore dal 27 apr 2007
Fatto salvo l', con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 2006.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.
Storico versioni
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