Art. 1
In vigore dal 23 apr 2007
All’, paragrafo 1, della decisione 2007/30/CE, è aggiunto il seguente comma:
«Inoltre, i prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in Bulgaria possono venire esportati verso paesi terzi fino al 31 dicembre 2007, a condizione che l’esportazione venga effettuata nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»
"
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:264:oj#art-1