Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2007
All’, paragrafo 1, della decisione 2007/30/CE, è aggiunto il seguente comma: «Inoltre, i prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in Bulgaria possono venire esportati verso paesi terzi fino al 31 dicembre 2007, a condizione che l’esportazione venga effettuata nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.» "
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