Art. 3

In vigore dal 16 apr 2007
1.   La Commissione eroga l’assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova in tre rate. 2.   La prima rata viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d’azione UE-Moldova nell’ambito della politica europea di vicinato. 3.   La seconda e terza rata vengono del pari erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d’azione UE-Moldova nell’ambito della politica europea di vicinato e sulla base delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione di cui all’, paragrafo 1, e entro tre mesi dall’erogazione della rata precedente. 4.   I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Il destinatario finale dei fondi è il ministero delle Finanze della Moldova.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/259 — Testo vigente | Portale Normativo