Art. 2

In vigore dal 16 apr 2007
1.   Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Moldova le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d’intesa e un accordo di sovvenzione. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi o le intese di cui all’, paragrafo 2. 2.   Nel corso dell’esecuzione dell’assistenza macrofinanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità delle intese finanziarie, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell’assistenza. 3.   La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l’FMI, che le politiche economiche della Moldova siano compatibili con gli obiettivi dell’assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di politica economica e finanziarie concordate.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/259 — Testo vigente | Portale Normativo