Art. 2
In vigore dal 16 apr 2007
I certificati veterinari e sanitari conformi ai modelli stabiliti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II possono essere utilizzati, salvo ulteriori modifiche, dai paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:240:oj#art-2