Art. 1

In vigore dal 16 apr 2007
1.   La presentazione dei vari certificati veterinari e sanitari richiesti per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale, nonché dei certificati per il transito attraverso la Comunità di prodotti d’origine animale avviene in base ai modelli unici di certificato veterinario che figurano nell’allegato I. 2.   La parte I dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alle informazioni sulla partita spedita, sostituisce le parti corrispondenti dei modelli di certificato previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II. 3.   Nella parte II dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alla certificazione da parte dell’autorità competente, sono ripresi gli attestati di sanità, gli attestati sanitari, gli attestati di polizia sanitaria, gli attestati o le dichiarazioni relative al benessere degli animali, gli attestati, le informazioni o i dati sanitari, gli attestati o le norme riguardanti il trasporto degli animali, le esigenze particolari e i requisiti specifici di polizia sanitaria quali figurano nei certificati, previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:240:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo