Art. 1

In vigore dal 12 apr 2007
La decisione 2006/502/CE è modificata come segue: 1) All’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008. 4.   Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008.» 2) All’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente: «2.   La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2008».
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/231 — Testo vigente | Portale Normativo