Art. 1
In vigore dal 12 apr 2007
La decisione 2006/502/CE è modificata come segue:
1)
All’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008.
4. Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008.»
2)
All’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2008».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:231:oj#art-1