Art. 2
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione verso paesi terzi
In vigore dal 11 apr 2007
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione verso paesi terzi
Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre che mediante il marchio auricolare apposto in conformità dell’ della presente decisione.
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell’azienda di origine, quale definita all’, lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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