Art. 1

Identificazione degli animali in Romania

In vigore dal 11 apr 2007
Identificazione degli animali in Romania Gli animali delle specie ovina e caprina tenuti in aziende situate in Romania («gli animali») sono identificati mediante almeno un singolo marchio auricolare recante un codice individuale attribuito a ciascun animale, conformemente alle norme nazionali, entro la data in cui l’animale lascia l’azienda di nascita o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla nascita se quest’ultimo termine scade prima di tale data.
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Identificazione degli animali in Romania (Art. 1 Decisione (UE) 2007/228) — Testo vigente | Portale Normativo