Art. 10

Diffusione delle cognizioni

In vigore dal 27 mar 2007
Diffusione delle cognizioni L'Impresa comune concorda con la Commissione le disposizioni appropriate che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, capo 2, del trattato.
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Diffusione delle cognizioni (Art. 10 Decisione (UE) 2007/198) — Testo vigente | Portale Normativo