Art. 10 · Diffusione delle cognizioni

Art. 10

Diffusione delle cognizioni

In vigore dal 27 mar 2007
Diffusione delle cognizioni L'Impresa comune concorda con la Commissione le disposizioni appropriate che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, capo 2, del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:198:oj#art-10