Art. 4
Quote per gli importatori
In vigore dal 27 mar 2007
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato di cui all', paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.
In deroga alle predette disposizioni, il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale dei livelli calcolati di cui all', paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a detto importatore nel 2002 e nel 2003.
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già fissate per tali importatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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