Art. 3
Quote per i produttori
In vigore dal 27 mar 2007
Quote per i produttori
1. Per l'anno 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all', paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a)
la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
b)
la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all', paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a)
la quota di mercato per la refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
b)
la quota di mercato per i solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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