Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 19 mar 2007
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto dai coordinatori nominati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. I membri supplenti sono nominati dagli Stati membri in numero uguale ai membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti. 2.   I membri titolari e i supplenti restano in carica fino a quando non vengono sostituiti. 3.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:172:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo