Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 19 mar 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto dai coordinatori nominati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.
I membri supplenti sono nominati dagli Stati membri in numero uguale ai membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti.
2. I membri titolari e i supplenti restano in carica fino a quando non vengono sostituiti.
3. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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