Art. 4

In vigore dal 7 mar 2007
Cipro assicura che l’aumento di capitale per un importo pari a 14 mio CYP (24,3 mio EUR) di Cyprus Airways Public Ltd, previsto per la metà del 2007, rispetti le condizioni seguenti: a) non si procederà all’aumento di capitale fino a quando non sarà stato firmato un impegno incondizionato formale a garantire l’esito positivo dell’operazione da parte della banca commerciale di garanzia designata, fatte salve le deroghe usuali per casi di forza maggiore, atti di guerra, atti terroristici e altri casi simili; b) lo Stato può sottoscrivere l’aumento di capitale solo fino ad un massimo del 70 %, c) lo Stato sottoscrive le nuove azioni emesse sulla base degli stessi diritti e alle stesse condizioni, allo stesso prezzo degli investitori privati, fatto salvo il calendario proposto per la sottoscrizione da parte della banca dell’operazione; d) l’operazione non può essere accompagnata da eventuali accordi collaterali o impliciti con i quali lo Stato esonera la banca dal suddetto obbligo qualora l’offerta di ricapitalizzazione non venga pienamente sottoscritta o concede alla banca uno sconto speciale sul prezzo di emissione.
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