Art. 3
In vigore dal 7 mar 2007
1. Cipro assicura che Cyprus Airways Public Ltd e Eurocypria siano e continuino ad essere gestite come società pienamente concorrenti. Cyprus Airways Public Ltd e Eurocypria saranno gestiti come soggetti giuridici separati. Né Cyprus Airways Public Ltd né Eurocypria potranno acquisire partecipazioni azionarie reciproche, né potranno essere effettuate operazioni finanziarie equivalenti, come una fusione. Tutte le operazioni fra Cyprus Airways Public Ltd e Eurocypria saranno effettuate in condizioni di totale concorrenza.
2. Il paragrafo 1 si applica fino a quando:
a)
la garanzia del prestito concessa da Cipro a Cyprus Airways Public Ltd cessa di avere effetto; oppure
b)
Cipro non detenga più direttamente o indirettamente una partecipazione di maggioranza e/o il controllo sul capitale di entrambe le compagnie.
Storico versioni
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