Art. 3

Definizioni

In vigore dal 5 mar 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «emergenza», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sull'ambiente o sui beni; b) «emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l'ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo; c) «risposta», qualsiasi misura adottata in forza del meccanismo durante o dopo un'emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate; d) «preparazione», stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace a un'emergenza risultanti da un'azione di prevenzione; e) «prevenzione» qualsiasi attività a sostegno degli Stati membri intesa a prevenire i rischi o ridurre i danni alle persone, all'ambiente o ai beni a seguito di un'emergenza; f) «allerta rapida», la fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consentano di agire per evitare o ridurre i rischi e di preparare una risposta efficace.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2007/162) — Testo vigente | Portale Normativo