Art. 3
Definizioni
In vigore dal 5 mar 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«emergenza», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sull'ambiente o sui beni;
b)
«emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l'ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo;
c)
«risposta», qualsiasi misura adottata in forza del meccanismo durante o dopo un'emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate;
d)
«preparazione», stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace a un'emergenza risultanti da un'azione di prevenzione;
e)
«prevenzione» qualsiasi attività a sostegno degli Stati membri intesa a prevenire i rischi o ridurre i danni alle persone, all'ambiente o ai beni a seguito di un'emergenza;
f)
«allerta rapida», la fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consentano di agire per evitare o ridurre i rischi e di preparare una risposta efficace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:162(1):oj#art-3