Art. 3
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi
In vigore dal 23 feb 2007
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi
Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre al marchio auricolare apposto in applicazione dell' della presente decisione.
In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell'azienda d'origine, così come definita all', lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:136(1):oj#art-3