Art. 3 · Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi

Art. 3

Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi

In vigore dal 23 feb 2007
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre al marchio auricolare apposto in applicazione dell' della presente decisione. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell'azienda d'origine, così come definita all', lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:136(1):oj#art-3