Art. 1
In vigore dal 20 feb 2007
1. L'Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione, di suini da macellazione provenienti da fuori della zona di protezione istituita il 15 novembre 2006 attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo («i suini») verso il macello «IMC No 825 M» («il macello»), alle seguenti condizioni:
a)
la spedizione dei suini deve essere notificata almeno 24 ore prima dal veterinario ufficiale dell'azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;
b)
il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l'Italia deve fissare in via preliminare i dettagli;
c)
i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall'autorità competente prima o all'atto dell'entrata nel corridoio; al momento della sigillatura l'autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;
d)
al momento dell'arrivo al macello, l'autorità competente:
i)
verifica e toglie il sigillo dal veicolo;
ii)
assiste allo scarico dei suini;
iii)
annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.
2. I veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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