Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 feb 2007
1.   L'Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione, di suini da macellazione provenienti da fuori della zona di protezione istituita il 15 novembre 2006 attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo («i suini») verso il macello «IMC No 825 M» («il macello»), alle seguenti condizioni: a) la spedizione dei suini deve essere notificata almeno 24 ore prima dal veterinario ufficiale dell'azienda di origine al veterinario ufficiale del macello; b) il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l'Italia deve fissare in via preliminare i dettagli; c) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall'autorità competente prima o all'atto dell'entrata nel corridoio; al momento della sigillatura l'autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo; d) al momento dell'arrivo al macello, l'autorità competente: i) verifica e toglie il sigillo dal veicolo; ii) assiste allo scarico dei suini; iii) annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo. 2.   I veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:123(1):oj#art-1