Art. 2
Marchio delle carni di pollame e di selvaggina da penna d’allevamento la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale
In vigore dal 16 feb 2007
Marchio delle carni di pollame e di selvaggina da penna d’allevamento la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale
Le carni di pollame o di selvaggina da penna d’allevamento, comprese le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne e/o i prodotti a base di carne, che non corrispondono alle prescrizioni stabilite nell' della direttiva 2002/99/CE e la cui commercializzazione è quindi limitata al mercato nazionale dello Stato membro interessato, in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/94/CE o all'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i), e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 92/66/CEE possono essere identificate mediante:
a)
un marchio d'identificazione alternativo; o
b)
il marchio nazionale, se i prodotti provengono da aziende conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.
Storico versioni
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