Art. 1

Marchio d'identificazione alternativo

In vigore dal 16 feb 2007
Marchio d'identificazione alternativo 1.   Ai fini dell' della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio d'identificazione previsto nell'allegato della presente decisione («marchio d'identificazione alternativo») invece del marchio d'identificazione speciale previsto nell'allegato II della direttiva 2002/99/CE. 2.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio d'identificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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