Art. 2

In vigore dal 15 feb 2007
La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/376 — Testo vigente | Portale Normativo