Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 feb 2007
La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:376:oj#art-2