Art. 1

In vigore dal 14 feb 2007
L' della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malesia e dalla Corea del Sud di: a) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; b) uova per il consumo umano; e c) trofei di caccia non trattati di qualunque tipo di volatile.»
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