Art. 1
In vigore dal 14 feb 2007
L' della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malesia e dalla Corea del Sud di:
a)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
b)
uova per il consumo umano; e
c)
trofei di caccia non trattati di qualunque tipo di volatile.»
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:99(1):oj#art-1