Art. 3
In vigore dal 14 feb 2007
1. A partire dal 1o luglio 2007 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenze 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite.
Gli altri eventuali utilizzatori di queste bande non provocano interferenze pregiudizievoli per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite e non possono esigere la protezione dalle interferenze dannose causate dai servizi mobili via satellite.
2. Le stazioni terrestri complementari costituiscono parte integrante del sistema mobile via satellite e sono controllate dal sistema satellitare di gestione delle risorse e della rete. Le stazioni terrestri complementari utilizzano la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari associati e non aumentano le esigenze in materia di frequenze del corrispondente sistema mobile via satellite.
Storico versioni
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