Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 feb 2007
1.   A partire dal 1o luglio 2007 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenze 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite. Gli altri eventuali utilizzatori di queste bande non provocano interferenze pregiudizievoli per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite e non possono esigere la protezione dalle interferenze dannose causate dai servizi mobili via satellite. 2.   Le stazioni terrestri complementari costituiscono parte integrante del sistema mobile via satellite e sono controllate dal sistema satellitare di gestione delle risorse e della rete. Le stazioni terrestri complementari utilizzano la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari associati e non aumentano le esigenze in materia di frequenze del corrispondente sistema mobile via satellite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:98(1):oj#art-3