Art. 4

Azioni ammissibili

In vigore dal 12 feb 2007
Azioni ammissibili Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , il programma sostiene, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione: a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d’informazione, supporto e sviluppo di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; o b) progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro paese, che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l’interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati; e) progetti nazionali all'interno degli Stati membri che i) preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»); ii) integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»); iii) contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.
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Azioni ammissibili (Art. 4 Decisione (UE) 2007/126) — Testo vigente | Portale Normativo