Art. 3

Obiettivi specifici

In vigore dal 12 feb 2007
Obiettivi specifici Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di: i) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze; ii) eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e promuovere il necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi di criminalità, in particolare quelle con dimensioni transfrontaliere; iii) accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processuale penale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria; iv) garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione; v) migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare di quelle estratte dai casellari giudiziari nazionali; vi) promuovere i diritti degli imputati e l’assistenza sociale e giudiziaria alle vittime; vii) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità; viii) promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati; b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi; c) assicurare che gli strumenti dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati; d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia; e) promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari; f) valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia; g) sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.
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