Art. 5

Accesso al programma

In vigore dal 12 feb 2007
Accesso al programma 1.   Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti. 2.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. 3.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:125(1):oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso al programma (Art. 5 Decisione (UE) 2007/125) — Testo vigente | Portale Normativo