Art. 5
Accesso al programma
In vigore dal 12 feb 2007
Accesso al programma
1. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti.
2. Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.
3. Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.
Storico versioni
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