Art. 4

Azioni ammissibili

In vigore dal 12 feb 2007
Azioni ammissibili 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione: a) progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione; b) progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri, o di almeno uno Stato membro ed un altro paese, sia esso un paese aderente o un paese candidato; c) progetti nazionali all'interno degli Stati membri che: i) preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»); ii) integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»); iii) contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati; d) le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non governative che perseguano, senza scopo di lucro, obiettivi del programma a dimensione europea. 2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività: a) azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi); b) attività di analisi, di controllo e di valutazione; c) elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie; d) formazione e scambio di personale e di esperti; e e) attività di sensibilizzazione e divulgazione.
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Azioni ammissibili (Art. 4 Decisione (UE) 2007/125) — Testo vigente | Portale Normativo