Art. 4
Azioni ammissibili
In vigore dal 12 feb 2007
Azioni ammissibili
1. Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:
a)
progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;
b)
progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri, o di almeno uno Stato membro ed un altro paese, sia esso un paese aderente o un paese candidato;
c)
progetti nazionali all'interno degli Stati membri che:
i)
preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»);
ii)
integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»);
iii)
contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati;
d)
le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non governative che perseguano, senza scopo di lucro, obiettivi del programma a dimensione europea.
2. In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:
a)
azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi);
b)
attività di analisi, di controllo e di valutazione;
c)
elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie;
d)
formazione e scambio di personale e di esperti; e
e)
attività di sensibilizzazione e divulgazione.
Storico versioni
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