Art. 3
In vigore dal 24 gen 2007
La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi. A tal fine è opportuno utilizzare il questionario che figura in allegato. In particolare, la Germania trasmette alla Commissione tutti i documenti comprovanti l’avvio della procedura di recupero presso il beneficiario dell’aiuto indebitamente erogato.
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