Art. 2
In vigore dal 24 gen 2007
1. La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’, già posto illegalmente a sua disposizione.
2. È opportuno porre fine al conferimento tacito e alla garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.
3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.
5. Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14).
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