Art. 3
In vigore dal 22 dic 2006
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti ottenuti in uno degli stabilimenti di trasformazione elencati nell'allegato a condizione che i prodotti:
a)
rechino il bollo sanitario o il marchio di identificazione comunitario degli stabilimenti di trasformazione interessati, conformemente all’, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
siano accompagnati dal documento previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel quale l’autorità competente della Bulgaria certifica quanto segue:
«Prodotti conformi alla decisione 2007/31/CE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:31(1):oj#art-3